

Considerati i recenti sviluppi della vicenda sito inquinato in Regione Solaria, confluiti nella emissione dell’ordinanza sindacale per la tutela della salute umana;
Il sottoscritto Consigliere Davide BRUSOTTI chiede che il Comune di Ghemme voglia impegnarsi sin da ora e per ogni eventuale futuro sviluppo della vicenda a costituire un fondo che si può denominare “legale per la tutela dell’ambiente” al fine di provvedere - ove emergano inchieste penali, si profilino cause civili o contenziosi amministrativi – alla necessaria assistenza e difesa in giudizio dell’ente e per la possibile costituzione di parte civile, qualora emergano responsabili per inquinamento, danno ambientale ed ipotesi collegate.
Impegno che si chiede di assicurare con fermezza e costanza anche - nell’ipotesi di individuazione di soggetti fisici o giuridici ritenuti responsabili dell’inquinamento e del danno ambientale – per ogni eventuale azione risarcitoria e ripristinatoria delle normali condizioni ambientali ( è giurisprudenza recentissima di Cassazione quella che ribadisce come il fattore preminente del riconoscimento di danno ambientale sia di natura ripristinatoria e, solo in subordine, risarcitoria. Il che vale a dire: chi inquina paga sì, ma paga rimettendo assieme i cocci, non lasciando l’onere agli altri. Si veda sentenza n.1363 del 14.06.2011, Corte Suprema di cassazione/Terza Sezione Penale ).
Si rammenta a tal fine la recente sentenza del TAR Lombardia/Brescia, Sezione I, n. 1568 in data 16.11.2011 che ribadisce la piena legittimazione del Comune ad agire in materia ambientale, evidenziando come: “ …. Non possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte di Comuni ( e del Parco nello specifico della sentenza citata, ndr. ) ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente….”. Ancora: “La legittimazione ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da T. a. r. Lazio 1064/90….”
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